Lo Statuto

STATUTO

“ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTEMPORANEA-MENTE APS”

 

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTEMPORANEA-MENTE APS”, che assume d’ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L’Associazione ha sede legale in via CESINA, n. 60 nel comune di MONTORO (AV).  Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l’istituzione di sezioni locali dell’associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L’Associazione opera sul territorio della provincia di AVELLINO, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2 (Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS”o dell’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale”)

  1. L’Associazione dovrà da utilizzare obbligatoriamente l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  2. La cancellazione dell’Associazione dall’apposita sezione del RUNTS comporta l’illegittimità dell’utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
  3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall’autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 (Statuto)

 L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Attività e Finalità)

L’Associazione esercita in via principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  •  servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta                      per cento da enti del Terzo settore;

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L’Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità,

trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 D.Lgs. 117/2017.  L’Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse

generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017.La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l’Associazione eserciti attività diverse, il

Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere le seguenti azioni:

       – Attività ricerca non riconosciuta di particolare interesse;

       – Servizi di supporto agli Enti Partner.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l’Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L’Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità. 

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall’art. 17 D.Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato e l’iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, l’Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all’Associazione per:

  1. recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
  2. per mancato versamento della quota associativa per l’anno in corso;
  3. per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
  4. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione dell’associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell’Associazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’Associazione;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  • votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche – purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

                e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Gli organi sociali)

Sono organi dell’Associazione:

  • Assemblea dei soci;
  • Consiglio Direttivo;
  • Presidente;
  • Organo di controllo (eventuale);
  • Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 (L’Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l’intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea deve:

  • stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
  • nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
  • nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approvare il bilancio;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • deliberare sull’esclusione degli associati;
  • deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 (Assemblea ordinaria)

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli

associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione

qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 2 (due) delega (fino ad un massimo di tre deleghe).

È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 (Assemblea straordinaria)

L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 13 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest’organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
  • predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di n. 5 (cinque) componenti eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 7 (sette) e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 (Organo di controllo)

L’Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell’art.2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • proventi da attività diverse di cui all’art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
  • proventi da raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 117/2017;
  • rimborsi da convenzioni ai sensi dell’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
  • ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017.

ART. 18 (I beni)

I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20 (Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell’Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l’anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall’Consiglio Direttivo, e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 (Le convenzioni)

Le convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.

ART. 23 (Personale retribuito)

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario

ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.

ART. 24 (Libri sociali obbligatori)

L’Associazione deve tenere obbligatoriamente:

  1. il libro degli associati;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall’organo competente che deve evadere entro __ giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro __ giorni.

L’Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 25 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l’Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 27 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Presidente

Gerardo Fiore

Il Segretario

Milena Acconcia